LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1985, n. 28

Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/07/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 13
 Sistema informativo sanitario regionale
Il sistema informativo sanitario regionale è l' insieme di strutture, strumenti ed attività finalizzati:
- alla conoscenza della domanda e dell' attività del servizio sanitario regionale;
- al controllo dell' efficacia degli interventi e delle prestazioni e della efficienza dei presidi e dei servizi;
- alla verifica del piano regionale e dei piani attuativi.

Sono strutture operative di coordinamento del sistema informativo sanitario regionale i servizi statistici ed epidemiologici centrali e periferici ed i centri di elaborazione dati interni e convenzionati della Regione, degli Enti pubblici territoriali e delle Unità sanitarie locali ed in particolare l' ufficio epidemiologico, l' ufficio studi e della programmazione, l' ufficio del sistema informativo di cui all' articolo 6 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15.
La Regione provvede alla pubblicizzazione dei dati e delle informazioni statistico - epidemiologiche di interesse regionale e locale, in particolare attraverso la diffusione della relazione sanitaria regionale di cui al successivo articolo 14.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.