LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1985, n. 28

Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/07/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 12
 Approvazione ed efficacia
dei piani attuativi
Adottato il piano attuativo le Unità sanitarie locali provvedono a trasmetterlo per il tramite della Direzione regionale dell' igiene e della sanità alla Giunta regionale, la quale si esprime su di esso entro 60 giorni dal ricevimento mediante deliberazione di approvazione o di rinvio con osservazioni e richieste di modificazione.
Qualora il piano sia rinviato dalla Giunta regionale, l' assemblea dell' Unità sanitaria locale provvede a riapprovare in via definitiva lo stesso entro 30 giorni, apportando le modifiche e recependo le osservazioni indicate dalla Regione. Nel caso ciò non avvenga, la Giunta regionale può procedere d' ufficio alla modificazione del piano.
I piani attuativi possono con identica procedura essere aggiornati in occasione della presentazione del bilancio annuale.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.