LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 luglio 1985, n. 27

Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente << Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/07/1985
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 1
 
L' articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 Ruolo della Regione e delle Province
Soggetto della programmazione regionale è la Regione.
La programmazione regionale è esercitata, nell' ambito delle rispettive competenze, dagli Organi regionali.
La Giunta regionale assicura la rispondenza dei singoli interventi agli indirizzi ed obiettivi della programmazione e propone i provvedimenti necessari a garantire l' organica attuazione del piano regionale di sviluppo.
Ai fini della programmazione regionale - e in attesa della riforma delle autonomie locali - la Regione riconosce alle Province funzione di coordinamento in materia di programmazione economica e sociale e di pianificazione territoriale e garantisce la loro collaborazione in sede di predisposizione del Piano regionale di sviluppo. >>