LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1985, n. 23

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 1
 
Le Unità sanitarie locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 32 della Costituzione e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni, operano nell' intento di assicurare, mediante la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e compatibilmente con i modelli organizzativi e funzionali fissati dalle disposizioni vigenti, prestazioni ottimali ed il più possibile adeguate ai bisogni dell' utente.
Le stesse Unità sanitarie locali organizzano i servizi e presidi in modo da assistere preferibilmente gli utenti nel rispettivo ambiente di vita, evitando istituzionalizzazioni non necessarie in presidi residenziali.
Nell' approntare gli schemi organizzativi dei servizi e presidi, si terrà conto, sempre compatibilmente alla loro funzionalità, anche delle abitudini di vita civile della popolazione.