LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1985, n. 23

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

TITOLO IV
 RIMOSTRANZE DEGLI UTENTI
E LORO RISCONTRO
Art. 16
 
I responsabili dei servizi e presidi delle Unità sanitarie locali, ove ricevano rimostranze scritte sul funzionamento delle strutture alle quali sono preposti, devono trasmetterle con propria relazione delucidativa al settore al quale afferiscono.
Il responsabile del settore, trasmetterà, se necessario, la pratica al Comitato di gestione tramite il coordinatore sanitario dandone notizia all' interessato.
In caso di mancato riscontro, entro 10 giorni, alle rimostranze presentate, l' utente o la persona che lo rappresenta, può inoltrare reclamo al Presidente del Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale competente.
Art. 17
 
Fatti salvi i rimedi giurisdizionali, qualora all' interessato non venga fornita risposta al reclamo presentato entro un congruo termine ovvero qualora violazioni a diritti del malato si ripetano, questi può segnalare il caso alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità per i provvedimenti di competenza.
Art. 18
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.