LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1985, n. 23

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

TITOLO III
 TUTELA DELLA PERSONALITÀ DEL MINORE DI
ANNI 12
Art. 10
 
I presidi e i servizi delle Unità sanitarie locali, sia pubblici che convenzionati, al fine di garantire il normale equilibrio psico - affettivo del minore in età evolutiva e lo sviluppo armonico della sua personalità, assicurano il rispetto delle esigenze affettive, espressive ed educative del minore.
Art. 11
 
Gli operatori che hanno la responsabilità degli interventi sanitari e psico - terapeutici, oltre a tenere informati i genitori sullo stato di salute del minore, li rendono edotti sugli atti diagnostico - terapeutici cui sarà sottoposto e sul loro significato terapeutico, coinvolgendoli nell' assistenza del minore stesso.
Uno dei genitori ha la facoltà di assistere il minore durante le visite mediche, all' atto dei prelievi per esami di laboratorio e durante le medicazioni, ogni qualvolta detta assistenza non richieda l' adozione di particolari precauzioni sanitarie e non abbia controindicazioni igienico - sanitarie e sempreché nell' ambiente non siano presenti altri pazienti.
Art. 12
 
Fatti salvi, comunque, i casi di necessità, qualora il genitore neghi il proprio consenso ad attività diagnostica, terapeutica ed assistenziale, l' operatore che ritiene tale scelta pregiudizievole per il minore ne informa il giudice minorile.
Art. 13
 
Quando si rende necessario il ricovero presso ospedali o case di cura convenzionate, uno dei genitori ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio in locali distinti da quelli di degenza, salvo il caso di minore ospitato in stanza singola.
Ove possibile, è assicurata la permanenza del genitore anche nelle ore notturne.
Al genitore che assiste il minore ricoverato è assicurata la possibilità di consumare i pasti in ospedale, al prezzo di costo.
Art. 14
 
Per conseguire le finalità di cui agli articoli 4 e 13, all' atto dell' istituzione o ristrutturazione dei reparti ostetrici e pediatrici, nell' ambito dei presidi pubblici o convenzionati, viene previsto:
a) per i reparti ostetrici, la trasformazione delle nursery in una serie di box, che consentano la permanenza di ciascuna mamma accanto al proprio neonato;
b) per i reparti pediatrici, la strutturazione degli spazi di degenza in moduli da un posto - letto con annesso posto - ospite per uno dei genitori, sempreché il tipo di affezione consenta la promiscuità con un adulto apparentemente sano. Nessun genitore può soggiornare di norma in stanze di degenza a più posti - letto, quando questi siano occupati; ciò per motivi igienici e psicologici per gli altri minori ivi ospitati; un congruo numero di adeguati servizi igienici; spazi riservati a sale gioco; spazi riservati a facilitare la presenza dei genitori in ospedale.

Art. 15
 
L' Unità sanitaria locale, nell' ambito degli organici e della legislazione vigente, tenderà ad assicurare la presenza di personale dei servizi sociali, di assistenza, di animazione e volontario, in appositi locali dei reparti ospedalieri e di altri presidi ospitanti minori specie a degenza protratta, allo scopo di garantire lo svolgimento di attività essenziali allo sviluppo psicologico ed emotivo e facilitare l' adattamento al nuovo ambiente del minore.
Il Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale stabilisce intese con gli organi scolastici competenti, volte ad organizzare, in locali idonei, attività didattiche ed integrative per i minori lungodegenti, al fine di agevolarne il reinserimento nella scuola ed il diritto allo studio.
È consentita la visita ai minori degenti, ove l'affezione lo consenta, da parte di minori sani, di età superiore ai sei anni, con il consenso dei genitori o di chi ne ha titolo.
I minori ospiti in reparti e nelle strutture possono usare giocattoli o altri oggetti personali.