LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1985, n. 23

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

TITOLO II
 I DIRITTI INDIVIDUALI DEGLI UTENTI
Art. 5
 
Gli utenti hanno diritto di conoscere l' organizzazione dei servizi, nonché i compiti e le attribuzioni di amministratori ed operatori. A tal fine il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali è impegnato a rendere manifesti con opportuni mezzi di informazione i dati di conoscenza necessari.
Tutti gli operatori dell' Unità sanitaria locale devono essere identificabili attraverso targhetta che riporti nome, cognome, profilo professionale e posizione funzionale.
Il ricoverato ha diritto di conoscere la propria diagnosi, anche provvisoria, e la prognosi in termini per lui comprensibili. A tal fine, il medico che coordina le indagini e le cure o ha la responsabilità delle stesse è tenuto a fornire ogni utile informazione agli utenti.
Qualora il sanitario ravvisi l' inopportunità di una conoscenza diretta, informerà i familiari o chi ha titolo in orario noto e prestabilito.
Art. 6
 
Salvo i casi di stato di necessità, nessun intervento chirurgico, esame diagnostico, terapia tradizionale specie se sperimentale, né alcun intervento assistenziale, socio - psicologico od indagine, possono venir praticati contro la volontà dell' interessato, che, di norma, è messo in condizione di rendersi conto di quanto gli viene proposto.
Il paziente ha pertanto il diritto di chiedere all' operatore informazioni chiare ed esaurienti prima di qualsiasi indagine o trattamento, soprattutto per quanto concerne i disagi, i rischi e la durata, venendo informato anche del rischio, che eventualmente gli deriverà dal rifiuto del trattamento diagnostico - terapeutico proposto dal sanitario curante.
In caso di rifiuto del paziente e se non sono possibili prestazioni alternative il responsabile della struttura provvederà, ove possibile, a trasferire il paziente in altra struttura secondo le modalità previste dal successivo articolo 7.
Del rifiuto del paziente deve farsi esplicita menzione in cartella clinica, indicando i motivi, le prestazioni sanitarie alternative proposte e le motivazioni tecniche del suo eventuale trasferimento in altra struttura.
Al momento della raccolta dell' anamnesi, che deve essere svolta con la dovuta riservatezza, il malato ha diritto di far riportare il suo pensiero in merito al suo stato di salute ed ad eventuali o presunte incompatibilità con la terapia in atto.
Allorché il malato è completamente o parzialmente incapace, di diritto o di fatto, di far valere i diritti di cui ai commi precedenti, gli stessi sono esercitati dalla persona che ha titolo e che ne risponde ai sensi di legge.
Art. 7
 
L' utente ha diritto di essere informato con anticipo ogni volta che, per motivi organizzativi, anche di carattere contingente, nel presidio in cui è ospitato o curato non si possa provvedere con la tempestività che il caso richiede alle sue necessità di assistenza, diagnosi e cura.
Il trasferimento in altro presidio può avvenire nell' interesse dell' utente ovvero per rilevanti motivi organizzativi, sempreché le condizioni dell' interessato lo consentano e, salvo i casi di particolare urgenza, dopo che questi sia stato informato sulla necessità del provvedimento e sulle possibili alternative ad esso.
In caso di necessità di degenza prolungata, il malato deve esserne messo a conoscenza in modo esauriente.
Art. 8
 
Il medico operante nei vari servizi e presidi dell' Unità sanitaria locale ed il medico di fiducia del paziente si consultano, ove necessario, per una maggiore conoscenza degli elementi utili alla diagnosi ed alla cura.
Al momento della dimissione dall' ospedale sono forniti per iscritto al medico di fiducia tutti i dati utili a garantire una continuità di trattamento.
Art. 9
 
In attualità di ricovero, il regime dietetico deve tener conto, compatibilmente con le prescrizioni sanitarie, sia del gusto espresso che delle convinzioni religiose dell' utente.
In tale condizione l' utente deve poter svolgere, da solo o con l' aiuto della struttura ed in modo adeguato, le proprie funzioni vitali e mantenere, compatibilmente con l' organizzazione e funzionalità dei servizi negli orari e spazi fissati e nella salvaguardia della tranquillità dei reparti di degenza, la propria vita di relazione ed i propri rapporti familiari e sociali.
Durante tale condizione, si dovranno prevedere da parte dei competenti organi delle Unità sanitarie locali le forme e la possibilità di garantire incontri individuali o collettivi dell' utente con i rappresentanti delle associazioni di volontariato finalizzate all' assistenza dell' ammalato e delle associazioni aventi per finalità statutarie la tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario.