LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1985, n. 23

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 
Le Unità sanitarie locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 32 della Costituzione e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni, operano nell' intento di assicurare, mediante la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e compatibilmente con i modelli organizzativi e funzionali fissati dalle disposizioni vigenti, prestazioni ottimali ed il più possibile adeguate ai bisogni dell' utente.
Le stesse Unità sanitarie locali organizzano i servizi e presidi in modo da assistere preferibilmente gli utenti nel rispettivo ambiente di vita, evitando istituzionalizzazioni non necessarie in presidi residenziali.
Nell' approntare gli schemi organizzativi dei servizi e presidi, si terrà conto, sempre compatibilmente alla loro funzionalità, anche delle abitudini di vita civile della popolazione.
Art. 2
 
Ai fini di cui all' articolo 1, compete alle Unità sanitarie locali rimuovere gli ostacoli di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo, che non permettono o ritardano la regolare erogazione delle prestazioni ed assicurare ai cittadini forme di partecipazione alla verifica sull' andamento delle attività assistenziali svolte a favore della popolazione.
I responsabili di servizi e presidi delle Unità sanitarie locali trasmettono all' Ufficio di direzione, anche su istanza degli utenti, eventuali rilievi e proposte in merito all' erogazione delle prestazioni ed al grado di efficienza delle attrezzature.
L' Ufficio di direzione, nel rispetto delle competenze dei singoli servizi e presidi dell' Unità sanitaria locale, trasmette al Comitato di gestione, con il proprio parere, i rilievi e le proposte di cui al precedente comma.
Art. 3
 
Nel trattamento sanitario ed assistenziale, gli operatori delle Unità sanitarie locali devono rispettare la dignità civile ed umana dell' utente, le sue convinzioni personali, politiche e religiose, la riservatezza, sia essa attinente alla sfera psicofisica che sociale del malato.
Vanno agevolate, altresì, compatibilmente con l' organizzazione dei servizi e presidi e nei limiti delle competenze nosologiche, le indicazioni o preferenze manifestate dall' utente circa i luoghi di diagnosi e cura, sia ambulatoriali che di ricovero.
Art. 4
 
Nell' ambito della programmazione regionale, l' edilizia ospedaliera e socio - sanitaria, sia pubblica che convenzionata, dovrà prevedere, nelle opere di costruzione o di ristrutturazione, adeguati spazi conforto e sociali per gli utenti.