LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1985, n. 23

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 9
 
In attualità di ricovero, il regime dietetico deve tener conto, compatibilmente con le prescrizioni sanitarie, sia del gusto espresso che delle convinzioni religiose dell' utente.
In tale condizione l' utente deve poter svolgere, da solo o con l' aiuto della struttura ed in modo adeguato, le proprie funzioni vitali e mantenere, compatibilmente con l' organizzazione e funzionalità dei servizi negli orari e spazi fissati e nella salvaguardia della tranquillità dei reparti di degenza, la propria vita di relazione ed i propri rapporti familiari e sociali.
Durante tale condizione, si dovranno prevedere da parte dei competenti organi delle Unità sanitarie locali le forme e la possibilità di garantire incontri individuali o collettivi dell' utente con i rappresentanti delle associazioni di volontariato finalizzate all' assistenza dell' ammalato e delle associazioni aventi per finalità statutarie la tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario.