LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1985, n. 23

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 8
 
Il medico operante nei vari servizi e presidi dell' Unità sanitaria locale ed il medico di fiducia del paziente si consultano, ove necessario, per una maggiore conoscenza degli elementi utili alla diagnosi ed alla cura.
Al momento della dimissione dall' ospedale sono forniti per iscritto al medico di fiducia tutti i dati utili a garantire una continuità di trattamento.