LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1985, n. 23

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 7
 
L' utente ha diritto di essere informato con anticipo ogni volta che, per motivi organizzativi, anche di carattere contingente, nel presidio in cui è ospitato o curato non si possa provvedere con la tempestività che il caso richiede alle sue necessità di assistenza, diagnosi e cura.
Il trasferimento in altro presidio può avvenire nell' interesse dell' utente ovvero per rilevanti motivi organizzativi, sempreché le condizioni dell' interessato lo consentano e, salvo i casi di particolare urgenza, dopo che questi sia stato informato sulla necessità del provvedimento e sulle possibili alternative ad esso.
In caso di necessità di degenza prolungata, il malato deve esserne messo a conoscenza in modo esauriente.