LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1985, n. 23

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 5
 
Gli utenti hanno diritto di conoscere l' organizzazione dei servizi, nonché i compiti e le attribuzioni di amministratori ed operatori. A tal fine il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali è impegnato a rendere manifesti con opportuni mezzi di informazione i dati di conoscenza necessari.
Tutti gli operatori dell' Unità sanitaria locale devono essere identificabili attraverso targhetta che riporti nome, cognome, profilo professionale e posizione funzionale.
Il ricoverato ha diritto di conoscere la propria diagnosi, anche provvisoria, e la prognosi in termini per lui comprensibili. A tal fine, il medico che coordina le indagini e le cure o ha la responsabilità delle stesse è tenuto a fornire ogni utile informazione agli utenti.
Qualora il sanitario ravvisi l' inopportunità di una conoscenza diretta, informerà i familiari o chi ha titolo in orario noto e prestabilito.