LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1985, n. 23

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 3
 
Nel trattamento sanitario ed assistenziale, gli operatori delle Unità sanitarie locali devono rispettare la dignità civile ed umana dell' utente, le sue convinzioni personali, politiche e religiose, la riservatezza, sia essa attinente alla sfera psicofisica che sociale del malato.
Vanno agevolate, altresì, compatibilmente con l' organizzazione dei servizi e presidi e nei limiti delle competenze nosologiche, le indicazioni o preferenze manifestate dall' utente circa i luoghi di diagnosi e cura, sia ambulatoriali che di ricovero.