LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1985, n. 23

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 2
 
Ai fini di cui all' articolo 1, compete alle Unità sanitarie locali rimuovere gli ostacoli di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo, che non permettono o ritardano la regolare erogazione delle prestazioni ed assicurare ai cittadini forme di partecipazione alla verifica sull' andamento delle attività assistenziali svolte a favore della popolazione.
I responsabili di servizi e presidi delle Unità sanitarie locali trasmettono all' Ufficio di direzione, anche su istanza degli utenti, eventuali rilievi e proposte in merito all' erogazione delle prestazioni ed al grado di efficienza delle attrezzature.
L' Ufficio di direzione, nel rispetto delle competenze dei singoli servizi e presidi dell' Unità sanitaria locale, trasmette al Comitato di gestione, con il proprio parere, i rilievi e le proposte di cui al precedente comma.