Art. 15
L' Unità sanitaria locale, nell' ambito degli organici e della legislazione vigente, tenderà ad assicurare la presenza di personale dei servizi sociali, di assistenza, di animazione e volontario, in appositi locali dei reparti ospedalieri e di altri presidi ospitanti minori specie a degenza protratta, allo scopo di garantire lo svolgimento di attività essenziali allo sviluppo psicologico ed emotivo e facilitare l' adattamento al nuovo ambiente del minore.
Il Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale stabilisce intese con gli organi scolastici competenti, volte ad organizzare, in locali idonei, attività didattiche ed integrative per i minori lungodegenti, al fine di agevolarne il reinserimento nella scuola ed il diritto allo studio.
È consentita la visita ai minori degenti, ove l'affezione lo consenta, da parte di minori sani, di età superiore ai sei anni, con il consenso dei genitori o di chi ne ha titolo.
I minori ospiti in reparti e nelle strutture possono usare giocattoli o altri oggetti personali.