LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1985, n. 23

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 15
 
L' Unità sanitaria locale, nell' ambito degli organici e della legislazione vigente, tenderà ad assicurare la presenza di personale dei servizi sociali, di assistenza, di animazione e volontario, in appositi locali dei reparti ospedalieri e di altri presidi ospitanti minori specie a degenza protratta, allo scopo di garantire lo svolgimento di attività essenziali allo sviluppo psicologico ed emotivo e facilitare l' adattamento al nuovo ambiente del minore.
Il Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale stabilisce intese con gli organi scolastici competenti, volte ad organizzare, in locali idonei, attività didattiche ed integrative per i minori lungodegenti, al fine di agevolarne il reinserimento nella scuola ed il diritto allo studio.
È consentita la visita ai minori degenti, ove l'affezione lo consenta, da parte di minori sani, di età superiore ai sei anni, con il consenso dei genitori o di chi ne ha titolo.
I minori ospiti in reparti e nelle strutture possono usare giocattoli o altri oggetti personali.