LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1985, n. 23

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 14
 
Per conseguire le finalità di cui agli articoli 4 e 13, all' atto dell' istituzione o ristrutturazione dei reparti ostetrici e pediatrici, nell' ambito dei presidi pubblici o convenzionati, viene previsto:
a) per i reparti ostetrici, la trasformazione delle nursery in una serie di box, che consentano la permanenza di ciascuna mamma accanto al proprio neonato;
b) per i reparti pediatrici, la strutturazione degli spazi di degenza in moduli da un posto - letto con annesso posto - ospite per uno dei genitori, sempreché il tipo di affezione consenta la promiscuità con un adulto apparentemente sano. Nessun genitore può soggiornare di norma in stanze di degenza a più posti - letto, quando questi siano occupati; ciò per motivi igienici e psicologici per gli altri minori ivi ospitati; un congruo numero di adeguati servizi igienici; spazi riservati a sale gioco; spazi riservati a facilitare la presenza dei genitori in ospedale.