LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1985, n. 23

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 13
 
Quando si rende necessario il ricovero presso ospedali o case di cura convenzionate, uno dei genitori ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio in locali distinti da quelli di degenza, salvo il caso di minore ospitato in stanza singola.
Ove possibile, è assicurata la permanenza del genitore anche nelle ore notturne.
Al genitore che assiste il minore ricoverato è assicurata la possibilità di consumare i pasti in ospedale, al prezzo di costo.