LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1985, n. 23

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 11
 
Gli operatori che hanno la responsabilità degli interventi sanitari e psico - terapeutici, oltre a tenere informati i genitori sullo stato di salute del minore, li rendono edotti sugli atti diagnostico - terapeutici cui sarà sottoposto e sul loro significato terapeutico, coinvolgendoli nell' assistenza del minore stesso.
Uno dei genitori ha la facoltà di assistere il minore durante le visite mediche, all' atto dei prelievi per esami di laboratorio e durante le medicazioni, ogni qualvolta detta assistenza non richieda l' adozione di particolari precauzioni sanitarie e non abbia controindicazioni igienico - sanitarie e sempreché nell' ambiente non siano presenti altri pazienti.