LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1985, n. 22

Piano regionale delle opere di viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1985
Materia:
430.02 - Viabilità

CAPO II
 Competenze specifiche
in materia di opere di viabilità
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 32/1996
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 32/1996
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 32/1996
Art. 8
 Organi esterni di supporto tecnico,
giuridico e scientifico
In relazione agli indirizzi e allo scopo di favorire l' attuazione del Piano regionale delle opere di viabilità l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e curare studi e progettazioni di piani ed opere, anche affidandone l' incarico, su proposta dell' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, mediante apposite convenzioni, a enti, società, organismi di ricerca, organizzazioni tecniche specializzate, singoli professionisti, esperti in campo tecnico e giuridico.
Allo scopo, altresì, di favorire lo sviluppo degli studi relativi ai trasporti, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a partire dal 1985 a favore dell' Istituto per lo studio dei trasporti nell' integrazione economica europea con sede in Trieste, secondo modalità da regolare con apposita convenzione.