LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

CAPO III
 Disciplina transitoria della costituzione e del riparto
del fondo sanitario regionale
Art. 16
 Costituzione e riparto del fondo sanitario regionale
A decorrere dall' esercizio finanziario 1985 e fino all' emanazione della legge regionale prevista dall' articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge di approvazione del Piano sanitario regionale, si applicano in via transitoria le disposizioni seguenti in materia di costituzione e riparto del fondo sanitario regionale.
Art. 17
 Articolazione del fondo sanitario regionale
Il fondo sanitario regionale si articola in:
- fondo sanitario per il finanziamento della spesa corrente;
- fondo sanitario per il finanziamento della spesa in conto capitale.

La quota del fondo sanitario regionale di parte corrente è alimentata dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione dal Ministero del tesoro ai sensi dell' articolo 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; quella in conto capitale dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione dal Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell' articolo 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 18
 Quota del fondo sanitario nazionale
per spese correnti
La quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione per il finanziamento della spesa corrente delle Unità sanitarie locali è suddivisa in:
a) quota a destinazione indistinta;
b) quota a destinazione vincolata da utilizzarsi ai sensi dell' articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
c) quota per interventi imprevisti.

Art. 19
 Quota del fondo sanitario regionale
per le spese correnti a destinazione indistinta
L' assegnazione alle Unità sanitarie locali della quota regionale del fondo sanitario nazionale relativa alle spese correnti a destinazione indistinta è effettuata secondo i criteri differenziati ed i parametri determinati in via provvisoria negli articoli successivi, in relazione alle funzioni ovvero alla natura dei fattori produttivi.
Qualora l' ammontare del fondo sanitario regionale di cui all' articolo 17 della presente legge non sia determinabile, la Giunta regionale deve tener conto del fondo sanitario regionale determinato o determinabile per l' anno immediatamente precedente a quello cui si riferisce il riparto e l' assegnazione della quota del fondo alle singole Unità sanitarie locali.
Per i casi non espressamente disciplinati nei successivi articoli si assume come parametro di riferimento la composizione della spesa sanitaria per funzioni o per fattori produttivi, sostenuta dalle Unità sanitarie locali nell' esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la ripartizione del fondo sanitario.
Art. 20
 Assistenza medica di base generica e pediatrica
Il finanziamento della funzione << Assistenza medica di base generica e pediatrica >> è effettuato:
a) per le prestazioni di medicina generale e pediatrica convenzionata sulla base della popolazione assistita secondo pesi differenziati previsti dalla convenzione unica nazionale;
b) per il servizio di guardia medica suddividendo la relativa quota con i seguenti criteri:
- il 50 per cento sulla base della popolazione residente;
- il 50 per cento sulla base della superficie territoriale di ogni Unità sanitaria locale;
c) per il servizio di guardia turistica in correlazione al fabbisogno di ore di servizio per ogni Unità sanitaria locale interessata.

Art. 21
 Assistenza farmaceutica convenzionata
Il finanziamento della funzione << Assistenza farmaceutica convenzionata >> è effettuato sulla base della popolazione con riferimento al valore medio di spesa per abitante, secondo pesi differenziati per età.
Art. 22
 Assistenza specialistica convenzionata
Il finanziamento dell' assistenza specialistica convenzionata è determinato sulla base della popolazione con riferimento al valore medio di spesa per abitante, secondo pesi differenziati per età.
Art. 23
 Assistenza riabilitativa e protesica
Il finanziamento dell' assistenza riabilitativa e protesica è determinato sulla base della popolazione secondo pesi differenziati per età.
Art. 24
 Igiene e prevenzione
Il finanziamento della funzione << Igiene e prevenzione >> è determinato sulla base del puro parametro demografico, riservando una quota vincolata per il funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione.
Art. 25
 Sanità pubblica veterinaria
Il finanziamento della funzione << Sanità pubblica veterinaria >> è determinato sulla base della popolazione animale e delle esigenze della vigilanza degli alimenti di origine animale e della profilassi obbligatoria.
Art. 26
 Assistenza ospedaliera
Il finanziamento della funzione << Assistenza ospedaliera >> si determina mediante il seguente procedimento:
a) per ogni Unità sanitaria locale si rileva il fabbisogno annuo di ricoveri sulla base dello standard medio programmato per 1.000 abitanti, corretto dai pesi differenziati per età;
b) il risultato sub a) viene ripartito applicando la proporzione desunta su scala regionale dei posti - letto in base al livello delle discipline;
c) i risultati sub b) sono imputati a ciascuna Unità sanitaria locale sulla base dell' andamento storico della mobilità quale effetto della scelta del luogo di cura ai sensi dell' articolo 19, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in dipendenza della competenza nosologica di ciascuna Unità sanitaria locale;
d) i risultati sub c) sono accresciuti del numero dei ricoveri dei cittadini extra regione risultanti dall' ultima rilevazione;
e) i risultati sub d) sono moltiplicati per il costo differenziato del ricovero per ciascun livello di disciplina, costituendo così nel complesso l' ammontare del finanziamento di ciascuna Unità sanitaria locale.

Nell' ambito del rispettivo finanziamento di cui alla lettera e) viene determinato per ciascuna delle Unità sanitarie locali interessate l' ammontare destinato al convenzionamento con le case di cura e gli istituti ecclesiastici classificati sulla base dei posti - letto convenzionati e della retta di degenza.
Per il finanziamento dell' attività assistenziale degli istituti di cura a carattere scientifico viene pure enucleata per ciascuna Unità sanitaria locale interessata la somma derivante dal prodotto del numero dei posti - letto occupati, secondo l' ultimo indice annuale noto, per il costo di un ricovero correlato al livello delle discipline di competenza, ferma restando l' integrazione del bilancio dell' istituto mediante apposita assegnazione per la ricerca scientifica.
Art. 27
 Cure termali
Il finanziamento della funzione << Cure termali >> è effettuato sulla base del fatturato degli stabilimenti nell' esercizio pregresso.
Art. 28
 Spese generali
Il finanziamento delle spese generali è effettuato sulla base percentuale rispetto alla complessiva spesa assistenziale.
Art. 29
 Ammortamento mutui
Il finanziamento del fattore << Ammortamento mutui >> è effettuato sulla base dei relativi costi.
Art. 30
 Quota del fondo sanitario regionale
per le spese correnti a destinazione vincolata
L' assegnazione alle Unità sanitarie locali della quota del fondo sanitario regionale relativa alle spese correnti a destinazione vincolata è effettuata sulla base di programmi approvati dalla Giunta regionale.
Art. 31
 Quota del fondo sanitario regionale
per interventi imprevisti
La quota di riserva regionale di cui all' articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è destinata alla copertura delle maggiori spese correnti delle Unità sanitarie locali derivanti da fattori straordinari non previsti o per eventi non prevedibili di mobilità.
L' ammontare della quota prevista dal presente articolo è annualmente determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo del 5% della quota di fondo sanitario regionale destinato alla spesa corrente indistinta.
Art. 32
 Contabilità per centri di costo
Al fine di costituire la contabilità per centri di costo ed avviare la gestione programmata delle risorse, la Giunta regionale emana, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente i criteri e le modalità, nonché la classificazione dei centri di costo ai sensi e per gli effetti dell' articolo 94 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19, nonché gli indicatori ritenuti utili per un primo approccio ad un sistema di controllo a fini di governo della spesa.
Art. 33
 
Le Unità sanitarie locali possono stipulare contratti di locazione finanziaria necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale che la rilascia allorquando ne sia dimostrata la necessità e la convenienza, in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 19/1989
Art. 34
 Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.