LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 9
 Organizzazione dipartimentale
Nel programma di cui all' articolo 2 ciascuna Unità sanitaria locale definisce un primo assetto dipartimentale dell' ospedale unico e dei servizi territoriali raggruppando divisioni, servizi e sezioni affini.
Ove sussistano pluralità di strutture della stessa o di discipline affini l' istituzione dei dipartimenti è obbligatoria.
Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono anche ai reparti e servizi clinicizzati.
Le Unità sanitarie locali possono, a seconda delle situazioni e della disponibilità delle strutture, organizzare altri dipartimenti per materia e/o con fini speciali.
L' attività dei distretti di base e le relative modalità operative sono ispirate al metodo dipartimentale.
I compiti del dipartimento attengono, tra gli altri, a:
- la definizione dell' organizzazione dei servizi di guardia e di pronta disponibilità delle attività ambulatoriali di ricovero diurne;
- l' uso in comune di attrezzature, spazi, locali e personale;
- la scelta di gruppi di lavoro o di indirizzi specialistici nell' ambito delle singole divisioni e servizi o in comune per specifiche materie o parti di materie;
- la definizione di programmi di ricerca scientifica;
- l' utilizzo della libera professione, sia individuale, sia per equipes in costanza di ricovero o ambulatoriale, per uno sviluppo maggiore delle potenzialità professionali.

La Giunta regionale adotta entro centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge il regolamento - tipo per il funzionamento dei dipartimenti.