LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 7
 Organizzazione dei servizi dell' emergenza
Nel programma di cui all' articolo 2 va previsto l' adeguamento delle strutture per l' emergenza ai criteri e principi del presente articolo.
Ogni Unità sanitaria locale deve ricercare la soluzione più funzionale attraverso la costituzione di un unico centro organizzativo, e, possibilmente, anche operativo, incentrato sull' ospedale unico, in guisa da poter rispondere, per tutta l' Unità sanitaria locale, alle esigenze di emergenza nei limiti della competenza nosologica e delle funzioni proprie rivestite e, per le esigenze interne delle strutture di diagnosi e cura, allestendo, ove consentito dai tempi di percorrenza e dalla numerosità e/o frequenza delle chiamate, soluzioni unitarie anche interstrutturali. Analoghi criteri vanno adottati per le emergenze connesse al funzionamento dei servizi generali e tecnici. Ogni Unità sanitaria locale, avuto riguardo della utenza, valuta l' opportunità, programmandola, che l' accettazione dei casi urgenti nelle fasce orarie non servite da presenza attiva del personale medico abbia luogo nelle sole strutture in grado di assicurare prestazioni improntate ad efficienza e sicurezza dei risultati.
L' attuazione del servizio di emergenza medica si esplica in ordine prioritario mediante:
a) il dipartimento di emergenza nelle Unità sanitarie locali il cui ospedale unico consenta la presenza nelle 24 ore di almeno un medico internista e di un chirurgo generale, di un anestesista, di un cardiologo, di un ortopedico - traumatologo, di un ostetrico e di un pediatra nonché di personale adeguato per i servizi di laboratorio e di radiologia;
b) servizi di pronto soccorso e/o guardia interdivisionale nelle altre Unità sanitarie locali;
c) servizi di pronta disponibilità interdivisionale o interdisciplinare, o per aree nosologicamente determinate, o interstabilimento.

I servizi di guardia medica ospedaliera operano in stretta collaborazione con i servizi di guardia medica territoriale.