LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 32
 Contabilità per centri di costo
Al fine di costituire la contabilità per centri di costo ed avviare la gestione programmata delle risorse, la Giunta regionale emana, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente i criteri e le modalità, nonché la classificazione dei centri di costo ai sensi e per gli effetti dell' articolo 94 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19, nonché gli indicatori ritenuti utili per un primo approccio ad un sistema di controllo a fini di governo della spesa.