LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 20
 Assistenza medica di base generica e pediatrica
Il finanziamento della funzione << Assistenza medica di base generica e pediatrica >> è effettuato:
a) per le prestazioni di medicina generale e pediatrica convenzionata sulla base della popolazione assistita secondo pesi differenziati previsti dalla convenzione unica nazionale;
b) per il servizio di guardia medica suddividendo la relativa quota con i seguenti criteri:
- il 50 per cento sulla base della popolazione residente;
- il 50 per cento sulla base della superficie territoriale di ogni Unità sanitaria locale;
c) per il servizio di guardia turistica in correlazione al fabbisogno di ore di servizio per ogni Unità sanitaria locale interessata.