LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 19
 Quota del fondo sanitario regionale
per le spese correnti a destinazione indistinta
L' assegnazione alle Unità sanitarie locali della quota regionale del fondo sanitario nazionale relativa alle spese correnti a destinazione indistinta è effettuata secondo i criteri differenziati ed i parametri determinati in via provvisoria negli articoli successivi, in relazione alle funzioni ovvero alla natura dei fattori produttivi.
Qualora l' ammontare del fondo sanitario regionale di cui all' articolo 17 della presente legge non sia determinabile, la Giunta regionale deve tener conto del fondo sanitario regionale determinato o determinabile per l' anno immediatamente precedente a quello cui si riferisce il riparto e l' assegnazione della quota del fondo alle singole Unità sanitarie locali.
Per i casi non espressamente disciplinati nei successivi articoli si assume come parametro di riferimento la composizione della spesa sanitaria per funzioni o per fattori produttivi, sostenuta dalle Unità sanitarie locali nell' esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la ripartizione del fondo sanitario.