LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 6
 Servizi speciali di diagnosi e cura
Nel programma di cui all' articolo 2 le Unità sanitarie locali determinano le misure per la revisione delle strutture e della relativa organizzazione del lavoro dei servizi speciali di diagnosi e cura ospedalieri e non ospedalieri, seguendo i seguenti criteri:
- accorpamento di servizi di diagnostica strumentale in unico servizio per ogni Unità sanitaria locale, allorquando obiettive considerazioni nel rapporto costo - benefici ne consigli il concentramento;
- potenziamento delle attività dei servizi di diagnostica con lo scopo di eliminare le attese per l' accesso alle prestazioni e per l' esito delle medesime ed ai fini del miglioramento della durata di degenza;
- revisione degli esami di diagnostica non più rispondenti alle moderne esigenze in quanto superati da nuove metodiche o perché ritenuti meno efficaci rispetto ad altri entrati nella routine;
- standardizzazione di metodiche;
- ricorso a tecniche di automazione volte a migliorare i tempi ed i costi di esercizio;
- associazione tra Unità sanitarie locali per l' esercizio e la gestione in comune di servizi sanitari. Tale criterio è obbligatorio, allorquando il bacino di utenza o l' organizzazione del lavoro, ovvero il rapporto costi - benefici consiglierebbero il concentramento dei servizi;
- adozione di sistemi organizzativi per l' attività di sportello ai fini di un più sollecito accesso dei pazienti ai servizi sanitari.

Le Unità sanitarie locali debbono ricercare soluzioni organizzative e procedurali per rendere agevole in via normale il ricorso all' effettuazione degli esami diagnostici necessari nei casi di ricovero di elezione prima dell' inizio della degenza.
La Direzione regionale dell' igiene e della sanità promuove il controllo di qualità degli esami diagnostici delle strutture pubbliche e delle private convenzionate.