LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 31
 Quota del fondo sanitario regionale
per interventi imprevisti
La quota di riserva regionale di cui all' articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è destinata alla copertura delle maggiori spese correnti delle Unità sanitarie locali derivanti da fattori straordinari non previsti o per eventi non prevedibili di mobilità.
L' ammontare della quota prevista dal presente articolo è annualmente determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo del 5% della quota di fondo sanitario regionale destinato alla spesa corrente indistinta.