LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 26
 Assistenza ospedaliera
Il finanziamento della funzione << Assistenza ospedaliera >> si determina mediante il seguente procedimento:
a) per ogni Unità sanitaria locale si rileva il fabbisogno annuo di ricoveri sulla base dello standard medio programmato per 1.000 abitanti, corretto dai pesi differenziati per età;
b) il risultato sub a) viene ripartito applicando la proporzione desunta su scala regionale dei posti - letto in base al livello delle discipline;
c) i risultati sub b) sono imputati a ciascuna Unità sanitaria locale sulla base dell' andamento storico della mobilità quale effetto della scelta del luogo di cura ai sensi dell' articolo 19, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in dipendenza della competenza nosologica di ciascuna Unità sanitaria locale;
d) i risultati sub c) sono accresciuti del numero dei ricoveri dei cittadini extra regione risultanti dall' ultima rilevazione;
e) i risultati sub d) sono moltiplicati per il costo differenziato del ricovero per ciascun livello di disciplina, costituendo così nel complesso l' ammontare del finanziamento di ciascuna Unità sanitaria locale.

Nell' ambito del rispettivo finanziamento di cui alla lettera e) viene determinato per ciascuna delle Unità sanitarie locali interessate l' ammontare destinato al convenzionamento con le case di cura e gli istituti ecclesiastici classificati sulla base dei posti - letto convenzionati e della retta di degenza.
Per il finanziamento dell' attività assistenziale degli istituti di cura a carattere scientifico viene pure enucleata per ciascuna Unità sanitaria locale interessata la somma derivante dal prodotto del numero dei posti - letto occupati, secondo l' ultimo indice annuale noto, per il costo di un ricovero correlato al livello delle discipline di competenza, ferma restando l' integrazione del bilancio dell' istituto mediante apposita assegnazione per la ricerca scientifica.