LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 18
 Quota del fondo sanitario nazionale
per spese correnti
La quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione per il finanziamento della spesa corrente delle Unità sanitarie locali è suddivisa in:
a) quota a destinazione indistinta;
b) quota a destinazione vincolata da utilizzarsi ai sensi dell' articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
c) quota per interventi imprevisti.