Il piano determina:
a) gli obiettivi generali della programmazione sanitaria regionale e gli obiettivi generali e specifici da perseguire nel triennio in cui si riferisce;
b) la distribuzione, le caratteristiche organizzative, gli indirizzi ed i criteri per la gestione dei presidi e dei servizi, per lo svolgimento delle funzioni sanitarie, a livello regionale di Unità sanitaria locale;
c) l' ubicazione ed il dimensionamento dei presidi e dei servizi più rilevanti;
d) i progetti - obiettivo, riferiti a gruppi omogenei d' utenza, e le azioni programmatiche concernenti particolari funzioni o attività da attuarsi nel triennio di validità del piano;
e) i livelli e gli standards qualitativi e quantitativi di prestazione e funzionalità del servizio sanitario regionale;
f) la politica della spesa;
g) le procedure per l' attuazione e la verifica del piano stesso.
Per quanto non diversamente espresso il piano recepisce i contenuti della legislazione nazionale e regionale in materia.