Art. 15
Le somme assegnate dallo Stato per le provvidenze previste dall'
articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno destinate a reintegrare le anticipazioni concesse dall' Amministrazione regionale ai sensi della presente legge.
In caso di mancato o minore riconoscimento della eccezionalità dell' evento calamitoso da parte dello Stato, le spese anticipate dalla Regione faranno carico al bilancio regionale.
Analogamente, faranno carico al bilancio regionale eventuali somme anticipate eccedenti le assegnazioni disposte dallo Stato in applicazione dell'
articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.
Faranno comunque carico al bilancio regionale le spese per l' applicazione delle provvidenze previste dai precedenti articoli 7, 9 e 10.
Le domande ricevute a termini dell' articolo 5 della presente legge, in ordine alle quali non siano stati ancora adottati provvedimenti concessivi a carico dei fondi regionali stanziati ai sensi del precedente articolo 4, sono comunque considerate valide ai fini dell' utilizzo di assegnazioni che nel frattempo vengano disposte dallo Stato per le medesime finalità ai sensi della
legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 42, primo comma, L. R. 33/1986
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.