LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 54

Norme speciali riguardanti l' utilizzo dei fondi destinati agli interventi per la ricostruzione nelle zone terremotate del Friuli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
È costituito il << Fondo regionale per il finanziamento dei limiti d' impegno relativi a spese e contributi pluriennali a favore delle zone terremotate >>.
A favore di detto fondo è autorizzata l' assegnazione di lire 5.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
Dal predetto fondo verranno prelevati gli stanziamenti relativi alla prima annualità e - fino a concorrenza dell' importo di lire 1.500 milioni - alla seconda annualità dei limiti d' impegno che saranno autorizzati con legge regionale per la concessione di contributi pluriennali costanti per l' attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986, viene istituito, a decorrere dall' anno 1985, al Titolo II - Sezione VI - Rubrica n. 3 - Categoria XV - il capitolo 6992 con la denominazione: << Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 35 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Alle somme iscritte ai capitoli di spesa finanziati con utilizzo del fondo di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.