LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 54

Norme speciali riguardanti l' utilizzo dei fondi destinati agli interventi per la ricostruzione nelle zone terremotate del Friuli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Per le finalità previste dall' articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 8.626 milioni per l' anno 1984.
La predetta spesa di lire 8.626 milioni fa carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 8.626 milioni per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 8.626 milioni si fa fronte mediante prelevamento dei sottospecificati importi:
- lire 7.126 milioni dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984: di detto importo, la quota di lire 7.105.549.273 corrisponde a quanto non utilizzato al 31 dicembre 1983 e trasferito, ai sensi degli articoli 7 e 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 9 febbraio 1984;
- lire 1.500 milioni dal capitolo 5251 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 19 gennaio 1984.