LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 18
 
All' articolo 21, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dagli articoli 52 e 53 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e 24 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, le parole << tempestivamente comunicato nel suo ammontare alla Segreteria generale straordinaria, nei limiti dell' entità del finanziamento utilizzato per l' attuazione di cui al citato articolo 20 >>, sono sostituite dalle seguenti: << versato al Fondo di solidarietà regionale >>.
Art. 19
 
L' articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977 n. 63, è sostituito dal seguente:
<< Art. 30
 
Le nuove unità immobiliari risultanti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui al precedente articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune e devono essere cedute in via prioritaria ai soggetti aventi titolo ai benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi del precedente articolo 27.
Le predette unità immobiliari possono altresì essere assegnate dai Comuni in locazione semplice anche a soggetti diversi da quelli richiamati al comma precedente, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in locazione ad imprenditori, nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione. >>.

Art. 20
Il termine per la presentazione dei progetti di cui all' articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, è fissato al 31 dicembre 1985.
Tuttavia, nel caso in cui gli interessati siano ammessi ai contributi, ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione dei progetti di cui al primo comma è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
2Terzo comma abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 36/1985
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 36/1985
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986
6Integrata la disciplina del primo comma da art. 66, L. R. 55/1986
7Integrata la disciplina del primo comma da art. 55, L. R. 26/1988
8Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 24/1989
Art. 21
 
All' articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << per un quinquennio >> sono sostituite dalle parole << per un decennio >>.
Art. 22
 
All' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come successivamente modificato dall' articolo 6 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e dall' articolo 31 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, la proposizione << ovvero entro sei mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, quando sia spirato il termine quinquennale ivi previsto, a pena di revoca del contributo concesso >> è soppressa e sostituita dalle seguenti proposizioni: << ovvero entro sei mesi dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso.
Quest' ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' immobile per la costruzione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.
In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazioni di garanzia reale o personale. >>

Art. 23
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, la condizione del rientro stabile in uno dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si intende riferita anche a coloro che siano emigrati da uno dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 24
 
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 51 della regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate dai successori per causa di morte dei titolari dei beni distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici entro sei mesi decorrenti, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le successioni già apertesi e, per le successioni future, dalla data di apertura della successione.
I benefici di cui al comma precedente possono essere concessi limitatamente alle successioni apertesi entro il 30 giugno 1985.
Art. 25
 
All' articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare e/o dei familiari o soci coadiuvanti od altre comprovate cause impediscano la continuazione dell' attività produttiva, il Comune potrà dispensare gli interessati, prima della scadenza del quinquennio, dall' obbligo di continuare l' esercizio dell' attività ripristinata, autorizzando l' avvio di altra attività anche da esercitarsi sotto una diversa impresa.
Nei casi di cui al comma precedente non si fa luogo alla revoca dei benefici concessi. >>.

Art. 26
 
Il contributo di cui all' articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi validamente concesso anche quando i soggetti interessati, successivamente alla data del 6 maggio 1976 abbiano perduto i requisiti dell' iscrizione negli elenchi tenuti dall' Ufficio contributi agricoli unificati per raggiunti limiti di età.
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 39, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 28
 
L' articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
<< Art. 66
 
L' alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità - a favore di terzi estranei alla titolarità dell' immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all' unità immobiliare assistita dai benefici della presente legge, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.
Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il divieto quinquennale di cui al comma precedente decorre dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.
Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazione fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell' unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso. >>.

Art. 29
 
Al primo comma, punto 4), dell' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << della presente legge >> sono aggiunte le parole << ovvero sei mesi dall' approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo >>.
Dopo il suddetto primo comma, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Quest' ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' immobile per la costruzione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.
In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale. >>.

Art. 30
 
In via di interpretazione autentica, l' articolo 68, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall' articolo 38 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, trova applicazione anche per gli acquisti effettuati dagli Istituti autonomi case popolari, ai sensi dell' articolo 68, settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Art. 31
 
All' articolo 69, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << fino al 95% della >> sono sostituite dalle parole << fino a coprire l' intera >>.
Art. 32
 
Al primo comma dell' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << della presente legge >> sono aggiunte le parole << ovvero entro sei mesi dall' approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo >>.
Dopo il suddetto primo comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Quest' ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' immobile per la costruzione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.
In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale. >>

Art. 33
 
Il periodo di due anni di residenza richiesto in capo ai sinistrati dall' articolo 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi compiuto anche quando è stato maturato in più comuni ivi previsti.
Art. 34
 
All' articolo 75, primo comma, punto 3), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunta la frase << , anche a prescindere dall' effettivo utilizzo dei benefici stessi; >>.
Art. 35
 
Il punto 4) del primo comma dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45, è sostituito dal seguente:
<< 4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso pubblico previsto. >>.

Art. 36
 
Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti eventualmente adottati fino all' entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 75, primo comma, punto 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45, ed ulteriormente sostituito dal precedente articolo 35 della presente legge.
Art. 37
 
Art. 38
 
I benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire alle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del 1976 sono, altresì, concessi, per il perseguimento delle medesime finalità, anche ai Comuni non compresi nella delimitazione di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici suindicati e la ordinanza di demolizione degli immobili adibiti ad uso abitazione sia anteriore al 30 giugno 1984.
Per le spese tecniche e/o di demolizione trovano applicazione le disposizioni contenute nel DPGR 22 aprile 1980 n. 085/SGS e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della concessione dei benefici di cui ai precedenti commi i soggetti interessati possono presentare, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Sindaco del Comune nel quale era situato l' immobile oggetto di demolizione.
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 9/1986
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 9/1986
3Parole sostituite al quarto comma da art. 1, secondo comma, L. R. 9/1986
4Aggiunti dopo il quarto comma 3 commi da art. 64, primo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 68, L. R. 55/1986
6Integrata la disciplina del terzo comma da art. 68, secondo comma, L. R. 55/1986
7Parole sostituite al quarto comma da art. 68, secondo comma, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 1, L. R. 26/1988
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 4, L. R. 26/1988
10Integrata la disciplina del terzo comma da art. 53, comma 2, L. R. 26/1988
11Parole sostituite al quarto comma da art. 53, comma 2, L. R. 26/1988
12Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990