LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 54
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ordinario diocesano un contributo integrativo di quello previsto dall' articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nella misura del 2,50% dell' importo dei lavori a base d' asta, per spese generali di progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto.
Il contributo di cui al comma precedente è concesso dalla Segreteria generale straordinaria a seguito di presentazione di apposita domanda da parte dell' Ordinario diocesano, corredata di una dichiarazione attestante l' importo dei lavori a base d' asta, vistata dal competente organo periferico del Ministero dei lavori pubblici.
L' erogazione del contributo concesso all' Ordinario diocesano ha luogo:
- in ragione del 50% dell' importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, verso presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto dall' impresa e vistato dall' Ordinario diocesano;
- per la parte residua, pari alla rata di saldo dell' importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, verso presentazione, da parte dell' Ordinario diocesano, di una dichiarazione attestante l' intervenuta approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, vistata dal competente organo periferico del Ministero dei lavori pubblici.

Qualora il costo complessivo dell' opera risulti inferiore all' importo dei lavori risultante dal provvedimento di concessione del contributo, si fa luogo, contestualmente all' erogazione della rata di saldo, alla riduzione proporzionale del contributo concesso.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 1, L. R. 26/1988