LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/11/1984
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO IV
 Norme finali e finanziarie
Art. 32
 
L' aumento contrattuale di cui all' articolo 24 viene attribuito al personale regionale con le decorrenze e percentuali di scaglionamento previste dall' articolo 25, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base alla presente legge.
Cessa conseguentemente dall' 1 gennaio 1983 la corresponsione dell' assegno attribuito al personale regionale ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, che, per l' anno 1982, resta definitivamente attribuito e quindi viene assoggettato alle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Art. 33
 
La norma di cui al precedente articolo 4 si applica anche al personale regionale vincitore di concorsi pubblici nel periodo intercorrente dall' 1 gennaio 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 34
 
I benefici previsti dalla presente legge non si applicano al personale di cui all' articolo 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 35
 
In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell' articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, per titolo di studio richiesto per l' accesso al quinto livello si intende, oltre agli specifici diplomi di istruzione secondaria di secondo grado indicati nel Regolamento dei concorsi pubblici per l' assunzione agli impieghi regionali, vigente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, qualunque diploma di istruzione secondaria di secondo grado con corso di studi quinquennale.
In relazione al precedente comma, il termine per la presentazione della domanda di cui al terzo comma dell' articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è prorogato di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 36
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 3, 7, 13, 23, 24, 28, 29 e 31 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225, 226 e 236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984. Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:
- per l' anno 1984, in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 2.500 milioni, 900 milioni, 700 milioni e 150 milioni;
- per ciascuno degli anni 1985 e 1986, rispettivamente di lire 1.650 milioni, 500 milioni, 520 milioni e 100 milioni.

Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 30 della presente legge fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1984 e di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986. Sul precitato capitolo 229 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 106 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come sostituito dal precedente articolo 10, e degli articoli 15 e 16 della presente legge fanno carico al capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità e la cui denominazione viene integrata con la locuzione << nonché compensi incentivanti la produttività dei dipendenti regionali. >>
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17 della presente legge fanno carico ai capitoli 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Alla maggior spesa complessiva di lire 11.090 milioni, in termini di competenza, si fa fronte come segue:
a) per lire 2.250 milioni relativi all' anno 1984, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 6851: lire 300 milioni;
- capitolo 6852: lire 50 milioni;
- capitolo 6901: lire 800 milioni. Detti importi corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1983 e trasferite, ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2/Rag. del 17 gennaio 1984:
- capitolo 7000 (fondo globale - elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), e precisamente:
rubrica n. 3 - Partita n. 29: lire 300 milioni; rubrica n. 3 - Partita n. 30: lire 800 milioni. Detti importi corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1983 e trasferite, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13/Rag. del 7 febbraio 1984;
b) per complessive lire 4.100 milioni, suddivise in ragione di lire 1.100 milioni per l' anno 1984 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno - in relazione al disposto di cui all' articolo 14 della presente legge - di pari importo dal capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984;
c) per complessive lire 4.740 milioni, suddivise in ragione di lire 1.400 milioni per l' anno 1984 e lire 1.670 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 - << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del più sopra citato stato di previsione.

All' onere complessivo di lire 4.750 milioni, in termini di cassa, si fa fronte, per lire 3.650 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 e, per le restanti lire 1.100 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 222 del medesimo stato di previsione.
Art. 37
 
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.