Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 49/1984
TITOLO I
CAPO I
Art. 1
CAPO II
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
CAPO III
Art. 20
Art. 21
Art. 22
TITOLO II
CAPO I
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
CAPO II
Art. 30
CAPO III
Art. 31
CAPO IV
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Leggi regionali
Legge regionale
19 ottobre 1984
, n.
49
Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19/10/1984, N. 094
Data di entrata in vigore:
01/11/1984
Allegati:
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Materia:
120.05
-
Personale regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO III
Norme d' inquadramento nel ruolo unico regionale
di particolari categorie di personale
Art. 31
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in posizione di comando alla Regione almeno dal 30 giugno 1983, ai sensi dell'
articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58
, e dell'
articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, può essere inquadrato, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato dal presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale suddetto presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d' inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
- importo corrispondente all' eventuale differenza tra l' aumento contrattuale di cui all' articolo 24 della presente legge nella misura percentuale indicata per l' anno 1984 dall' articolo 25 della presente legge e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla medesima data presso gli Enti di provenienza riferibili al triennio 1982-1984 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica.
A decorrere dall' 1 gennaio 1985 lo stipendio di cui al precedente comma viene rideterminato ai sensi del terzo comma del precedente articolo 29.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative