LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/11/1984
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO I
 Inquadramento economico del personale regionale
Aumenti contrattuali e scaglionamenti
Art. 23
 
In sede di prima applicazione della presente legge, per il personale regionale in servizio all' 1 gennaio 1983 il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di 8 classi biennali dell' 8% degli stipendi iniziali previsti dall' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall' articolo 8 della presente legge e di scatti biennali del 2,5% computati sul valore dell' ottava classe di stipendio.
A tal fine viene valutata, in termini di mesi o frazioni superiori ai 15 giorni, l' anzianità effettiva di servizio di ruolo maturata alla data del 31 dicembre 1982 nella qualifica di appartenenza e nelle altre eventuali qualifiche inferiori, secondo quanto disposto dall' articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, nonché dell' effettivo servizio prestato presso la Regione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L' anzianità eventualmente maturata in qualifiche inferiori a quella di appartenenza viene valutata in percentuale corrispondente al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale della qualifica inferiore ed il livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza. Per il personale con qualifica di dirigente, l' anzianità maturata nella qualifica di consigliere viene valutata in base al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale del funzionario e quello del dirigente.
L' anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali di cui all' articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in qualifiche inferiori a quella di appartenenza, viene valutata, secondo quanto previsto dal precedente comma, anche in caso di passaggio per pubblico concorso.
Per il personale riassunto in servizio viene valutata anche l' anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali anteriormente alla cessazione del primo rapporto d' impiego.
La differenza tra il maturato di anzianità calcolato ai sensi del primo comma e il maturato già in godimento al 31 dicembre 1982 diminuito dell' importo di cui all' articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1976, n. 21, costituisce la quota di salario da attribuire a ciascun dipendente a titolo di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio.
L' eventuale eccedenza risultante tra l' importo attribuito dall' 1 gennaio 1983 ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l' importo di cui al precedente comma verrà conservata con la medesima decorrenza a titolo di stipendio.
In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo, cessa con effetto dall' 1 gennaio 1983, l' applicazione del beneficio di cui al secondo comma dell' articolo 182 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ed all' articolo 41 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.
Note:
1Derogata la disciplina del secondo comma da art. 4, comma 5, L. R. 7/1991
2Integrata la disciplina del sesto comma da art. 40, comma 1, L. R. 8/1991
3Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/1996
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11, comma 1, L. R. 20/1996
5Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11, comma 2, L. R. 20/1996
6Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 31, comma 3, L. R. 31/1997
7Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 69, comma 5, L. R. 1/1998
8Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 62, comma 3, L. R. 9/1999
9Derogata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 13, L. R. 10/2002
Art. 24
 
Al personale regionale in servizio all' 1 gennaio 1983 spetta quale aumento contrattuale l' importo derivante dalla differenza tra il livello retributivo iniziale previsto dalla presente legge per la qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 1982 e lo stipendio iniziale indicato per la medesima qualifica dalla Tabella B allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 25
 
Al fine del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro delle indicazioni definite in sede nazionale in ordine alla spesa pubblica, gli importi di cui agli articoli 23, sesto comma, e 24 della presente legge vengono attribuiti a titolo di stipendio con le decorrenze e percentuali di seguito indicate:
- dall' 1 gennaio 1983 40%
- dall' 1 gennaio 1984 85% - dall' 1 gennaio 1985 100%.

Qualora lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma sia inferiore negli anni 1983 e 1984 alla somma dello stipendio già attribuito ai sensi della normativa in vigore anteriormente alla presente legge e dell' importo già corrisposto ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, viene fatta salva, a titolo di stipendio, la relativa differenza.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 26/1985
Art. 26
 
Ai fini dell' applicazione del precedente articolo 23, per maturato in godimento s' intende lo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 diminuito dell' importo corrispondente allo stipendio iniziale e alla classe di stipendio previsti dall' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Per il personale che consegue il passaggio di qualifica ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, lo stipendio iniziale da detrarre, ai fini della determinazione del maturato in godimento di cui al precedente comma, è quello relativo alla qualifica immediatamente inferiore a quella posseduta alla data del 31 dicembre 1982.
Al personale di cui all' articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene attribuito, a decorrere dall' 1 gennaio 1983, un importo pari a quello della classe in corso di maturazione al 31 dicembre 1982 rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate alla medesima data, detratti gli eventuali scatti biennali anticipati per nascita figli.
La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale inquadrato ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 21, con effetto dalla data d' inquadramento e con riferimento alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate al giorno precedente alla suddetta data.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 3, primo comma, L. R. 26/1985
2Derogata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 5, L. R. 7/1991
3Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 6, comma 6, L. R. 20/1996
4Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/1996
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, comma 2, L. R. 20/1996
6Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, comma 3, L. R. 20/1996
7Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 31, comma 3, L. R. 31/1997
8Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 69, comma 5, L. R. 1/1998
9Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 62, comma 3, L. R. 9/1999
10Derogata la disciplina del primo comma da art. 14, comma 13, L. R. 10/2002
Art. 27
 
Gli eventuali assegni personali non pensionabili di cui all' articolo 183, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in godimento all' 1 gennaio 1983 sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per gli eventuali importi rimanenti, a decorrere dall' 1 gennaio 1985, nel limite dell' ammontare dei benefici di cui agli articoli 23, sesto comma, e 24 della presente legge attribuiti secondo le percentuali di scaglionamento indicate al precedente articolo 25.
Art. 28
 
Per il personale regionale assunto nel periodo intercorrente dall' 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, lo stipendio spettante nella qualifica di appartenenza viene determinato, a decorrere dalla data di assunzione, sommando i seguenti elementi:
- stipendio iniziale previsto dalla Tabella B allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;
- importo di cui all' articolo 24 della presente legge secondo le percentuali e le decorrenze indicate all' articolo 25 della legge medesima.

La norma di cui al comma precedente si applica, a decorrere dalla data d' inquadramento, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, nonché al personale inquadrato con effetto successivo al 31 dicembre 1982 ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, al personale inquadrato ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, a quello inquadrato ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, ed a quello inquadrato ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59.
Art. 29
 
Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, degli articoli 45 e 48 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 81, e dell' articolo 13 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, non può cumulare negli anni 1982, 1983 e 1984 i benefici contrattuali spettanti presso gli Enti di provenienza con l' aumento contrattuale indicato per l' anno 1982 dall' articolo 25, primo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l' aumento contrattuale stabilito dall' articolo 24 della presente legge secondo le percentuali e le decorrenze indicate all' articolo 25 della presente legge.
Al personale indicato al precedente comma, inquadrato nel corso dell' anno 1982, resta definitivamente attribuita e quindi assoggettata alle ritenute previdenziali ed assistenziali l' eventuale differenza tra l' importo dell' assegno attribuito ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data d' inquadramento presso gli Enti di provenienza, riferibili al medesimo anno, con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica.
Al personale di cui al precedente comma ed a quello inquadrato nel corso dell' anno 1983, viene attribuito quale aumento contrattuale rispettivamente per gli anni 1983, 1984 e 1985 l' eventuale differenza tra l' importo dell' aumento contrattuale previsto all' articolo 24 della presente legge secondo le disposizioni contenute nell' articolo 25 della presente legge, detratta la somma dei benefici contrattuali, riferibili agli anni suddetti, conseguiti alla data d' inquadramento presso gli Enti di provenienza.
Per il personale inquadrato nell' anno 1983, nella determinazione dei suddetti benefici contrattuali, non si tiene conto degli eventuali importi attribuiti dagli Enti di provenienza a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica.