LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/11/1984
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO II
 Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni
della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
Art. 2
 
All' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << non pensionabile >> è aggiunta la frase: << e non cumulabile con le indennità di cui agli articoli 21 e 25 della presente legge >>.
La tabella A allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6
 
L' interpretazione autentica di cui all' articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, s' intende riferita anche, ai fini della determinazione della tredicesima mensilità, alla disposizione di cui al quarto comma, primo alinea, dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 7
 
Il secondo e terzo comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono sostituiti dai seguenti:
<< I livelli retributivi iniziali annui lordi per le singole qualifiche funzionali sono quelli previsti dalla Tabella B allegata alla presente legge.
Al personale regionale in attività di servizio è attribuito, con effetto dall' 1 gennaio 1985, a titolo d i salario individuale per l' anzianità maturata nel biennio precedente, un importo la cui misura annua lorda è indicata per ciascuna qualifica funzionale nell' allegata Tabella C.
Per il personale assunto o inquadrato successivamente all' 1 gennaio 1983 e nel periodo intercorrente fino al 31 dicembre 1984, il salario individuale di cui al precedente terzo comma viene attribuito a decorrere dall' 1 gennaio 1985 rapportando il relativo importo annuo lordo al numero dei mesi trascorsi in servizio. Le frazioni superiori ai 15 giorni vengono computate come mese intero.
Gli importi di cui ai precedenti commi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Nel caso il prossimo rinnovo contrattuale non dovesse trovare attuazione entro i primi due anni del relativo arco contrattuale, al personale regionale verrà corrisposto, a decorrere dall' 1 gennaio 1987, a titolo di acconto, il beneficio del salario individuale di anzianità nelle misure e con le modalità stabilite da precedenti terzo e quarto comma e dal precedente articolo 38, quinto comma, della presente legge. >>

Il quinto comma del sopracitato articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< L' anticipazione degli scatti biennali per nascita di figli è concessa, secondo le disposizioni già previste per gli impiegati civili dello Stato, nella misura del 2,50% del livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma. >>

Il settimo comma del medesimo articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma. >>

Le Tabelle B e C allegate alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituite dalle Tabelle B e C allegate alla presente legge.
Art. 8
 
Dopo l' ultimo comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunti i seguenti:
<< Al personale regionale, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali, comprese le Commissioni d' esame, qualora la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all' incarico dal personale medesimo svolti o rivestiti nell' Amministrazione regionale, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell' interesse della stessa, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati.
L' importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuti dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipendente regionale deve venire erogato direttamente in conto entrate alla Regione.
Nei casi in cui il personale regionale sia chiamato a far parte degli organi collegiali di cui al precedente dodicesimo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. Per il personale regionale non designato dalla Giunta regionale resta fermo quanto disposto dall' articolo 111 della presente legge. >>

Al personale regionale nominato, in qualità di rappresentante del personale presso il Consiglio di Amministrazione di Enti regionali si applicano le disposizioni interpretative di cui all' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13
 
L' indennità di cui all' articolo 110, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevata a lire 270.000, a decorrere dall' 1 gennaio 1983.
Art. 14
 
Ai fini della riduzione della spesa dell' Amministrazione regionale relativa al compenso del lavoro straordinario, vengono apportate le sottoindicate riduzioni ai limiti di lavoro straordinario previsti dalla vigente normativa.
Il primo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< In relazione a particolari esigenze di servizio dell' Amministrazione regionale, il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale provvede, con proprio decreto a determinare mensilmente per ciascuna Direzione regionale, Servizio autonomo, Ente regionale il numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabile da parte del personale assegnato alle unità medesime. Il Direttore regionale, il Direttore di Servizio autonomo, il Direttore di Ente regionale competente, ovvero per loro delega i Direttori di Servizio, autorizzano, entro il predetto limite massimo determinato dal Segretario Generale della Giunta, l' effettuazione del lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti, in relazione alle effettive esigenze di servizio. In relazione alle esigenze del Consiglio regionale, alla determinazione mensile del numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabili da parte del personale colà in servizio, provvede con proprio decreto il Segretario Generale del Consiglio. Il Segretario Generale del Consiglio provvede altresì alla autorizzazione ad effettuare il lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti assegnati al Consiglio stesso. Ciascun dipendente, eccezion fatta per quelli di cui ai commi seguenti, non può effettuare nell' anno più di 220 ore di lavoro straordinario. >>

Al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono soppresse le parole << ed al personale assegnato a centralini multipli >>.
Al quarto comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e modificato dall' articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è soppressa la frase << Ai dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso ovvero a quella di agente tecnico, addetto alla guida di automezzi o motomezzi, è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali. >>.
Dopo il quarto comma dell' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:
<< Per le particolari esigenze connesse ai lavori di Commissione e d' Aula del Consiglio regionale, al personale in servizio presso la Segreteria Generale del Consiglio stesso si applica, per un numero massimo di 20 unità, il limite di cui al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese. >>.

(3)
Per effettive ed eccezionali esigenze di servizio, debitamente comprovate e motivate, possono essere autorizzate, previo confronto con le rappresentanze sindacali, prestazioni di lavoro straordinario per particolari settori di attività o posizioni di lavoro, in deroga al limite massimo individuale di 220 ore annue, di cui all' articolo 79, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, nel rispetto del monte ore complessivo annualmente fissato d' intesa con le rappresentanze medesime e comunque entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per il numero dei dipendenti regionali.
Note:
1Parole sostituite all'ottavo comma da art. 11, comma 2, L. R. 33/1987
2Il confronto fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intende sostituito con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
3Sesto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 15
 
Il personale in posizione di comando cui sia stato affidato l' incarico di cui all' articolo 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può optare per il compenso per lavoro straordinario determinato ai sensi dell' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, computando lo stipendio nonché l' indennità integrativa speciale, o altra corrispondente indennità, in godimento presso l' Amministrazione di appartenenza.
Art. 16
 
All' articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire 1.000 orarie, 1.000 orarie, 1.400 orarie, così rideterminati dall' articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono rispettivamente elevati a lire 1.100 orarie, lire 1.250 orarie, lire 1.800 orarie.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 18
 
All' articolo 140, primo comma, punto b), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il numero << 12 >> è sostituito dal numero << 8 >>.
La sostituzione di cui al comma precedente s' intende effettuata in tutte le disposizioni che richiamano il periodo di cui al punto b), primo comma, dell' articolo 140 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 19
 
Al primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, la parola << nono >> è sostituita dalla parola << undicesimo >>.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 26/1985