LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/11/1984
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 26
 
Ai fini dell' applicazione del precedente articolo 23, per maturato in godimento s' intende lo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 diminuito dell' importo corrispondente allo stipendio iniziale e alla classe di stipendio previsti dall' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Per il personale che consegue il passaggio di qualifica ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, lo stipendio iniziale da detrarre, ai fini della determinazione del maturato in godimento di cui al precedente comma, è quello relativo alla qualifica immediatamente inferiore a quella posseduta alla data del 31 dicembre 1982.
Al personale di cui all' articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene attribuito, a decorrere dall' 1 gennaio 1983, un importo pari a quello della classe in corso di maturazione al 31 dicembre 1982 rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate alla medesima data, detratti gli eventuali scatti biennali anticipati per nascita figli.
La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale inquadrato ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 21, con effetto dalla data d' inquadramento e con riferimento alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate al giorno precedente alla suddetta data.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 3, primo comma, L. R. 26/1985
2Derogata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 5, L. R. 7/1991
3Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 6, comma 6, L. R. 20/1996
4Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/1996
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, comma 2, L. R. 20/1996
6Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, comma 3, L. R. 20/1996
7Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 31, comma 3, L. R. 31/1997
8Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 69, comma 5, L. R. 1/1998
9Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 62, comma 3, L. R. 9/1999
10Derogata la disciplina del primo comma da art. 14, comma 13, L. R. 10/2002