Al personale regionale in attività di servizio è attribuito, con effetto dall' 1 gennaio 1985, a titolo d i salario individuale per l' anzianità maturata nel biennio precedente, un importo la cui misura annua lorda è indicata per ciascuna qualifica funzionale nell' allegata Tabella C.
Per il personale assunto o inquadrato successivamente all' 1 gennaio 1983 e nel periodo intercorrente fino al 31 dicembre 1984, il salario individuale di cui al precedente terzo comma viene attribuito a decorrere dall' 1 gennaio 1985 rapportando il relativo importo annuo lordo al numero dei mesi trascorsi in servizio. Le frazioni superiori ai 15 giorni vengono computate come mese intero.
Gli importi di cui ai precedenti commi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Nel caso il prossimo rinnovo contrattuale non dovesse trovare attuazione entro i primi due anni del relativo arco contrattuale, al personale regionale verrà corrisposto, a decorrere dall' 1 gennaio 1987, a titolo di acconto, il beneficio del salario individuale di anzianità nelle misure e con le modalità stabilite da precedenti terzo e quarto comma e dal precedente articolo 38, quinto comma, della presente legge. >>