LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/11/1984
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 8
 
Dopo l' ultimo comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunti i seguenti:
<< Al personale regionale, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali, comprese le Commissioni d' esame, qualora la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all' incarico dal personale medesimo svolti o rivestiti nell' Amministrazione regionale, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell' interesse della stessa, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati.
L' importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuti dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipendente regionale deve venire erogato direttamente in conto entrate alla Regione.
Nei casi in cui il personale regionale sia chiamato a far parte degli organi collegiali di cui al precedente dodicesimo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. Per il personale regionale non designato dalla Giunta regionale resta fermo quanto disposto dall' articolo 111 della presente legge. >>

Al personale regionale nominato, in qualità di rappresentante del personale presso il Consiglio di Amministrazione di Enti regionali si applicano le disposizioni interpretative di cui all' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.