LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/11/1984
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 7
 
Il secondo e terzo comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono sostituiti dai seguenti:
<< I livelli retributivi iniziali annui lordi per le singole qualifiche funzionali sono quelli previsti dalla Tabella B allegata alla presente legge.
Al personale regionale in attività di servizio è attribuito, con effetto dall' 1 gennaio 1985, a titolo d i salario individuale per l' anzianità maturata nel biennio precedente, un importo la cui misura annua lorda è indicata per ciascuna qualifica funzionale nell' allegata Tabella C.
Per il personale assunto o inquadrato successivamente all' 1 gennaio 1983 e nel periodo intercorrente fino al 31 dicembre 1984, il salario individuale di cui al precedente terzo comma viene attribuito a decorrere dall' 1 gennaio 1985 rapportando il relativo importo annuo lordo al numero dei mesi trascorsi in servizio. Le frazioni superiori ai 15 giorni vengono computate come mese intero.
Gli importi di cui ai precedenti commi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Nel caso il prossimo rinnovo contrattuale non dovesse trovare attuazione entro i primi due anni del relativo arco contrattuale, al personale regionale verrà corrisposto, a decorrere dall' 1 gennaio 1987, a titolo di acconto, il beneficio del salario individuale di anzianità nelle misure e con le modalità stabilite da precedenti terzo e quarto comma e dal precedente articolo 38, quinto comma, della presente legge. >>

Il quinto comma del sopracitato articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< L' anticipazione degli scatti biennali per nascita di figli è concessa, secondo le disposizioni già previste per gli impiegati civili dello Stato, nella misura del 2,50% del livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma. >>

Il settimo comma del medesimo articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma. >>

Le Tabelle B e C allegate alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituite dalle Tabelle B e C allegate alla presente legge.