LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/11/1984
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 32
 
L' aumento contrattuale di cui all' articolo 24 viene attribuito al personale regionale con le decorrenze e percentuali di scaglionamento previste dall' articolo 25, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base alla presente legge.
Cessa conseguentemente dall' 1 gennaio 1983 la corresponsione dell' assegno attribuito al personale regionale ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, che, per l' anno 1982, resta definitivamente attribuito e quindi viene assoggettato alle ritenute previdenziali ed assistenziali.