LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/11/1984
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 29
 
Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, degli articoli 45 e 48 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 81, e dell' articolo 13 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, non può cumulare negli anni 1982, 1983 e 1984 i benefici contrattuali spettanti presso gli Enti di provenienza con l' aumento contrattuale indicato per l' anno 1982 dall' articolo 25, primo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l' aumento contrattuale stabilito dall' articolo 24 della presente legge secondo le percentuali e le decorrenze indicate all' articolo 25 della presente legge.
Al personale indicato al precedente comma, inquadrato nel corso dell' anno 1982, resta definitivamente attribuita e quindi assoggettata alle ritenute previdenziali ed assistenziali l' eventuale differenza tra l' importo dell' assegno attribuito ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data d' inquadramento presso gli Enti di provenienza, riferibili al medesimo anno, con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica.
Al personale di cui al precedente comma ed a quello inquadrato nel corso dell' anno 1983, viene attribuito quale aumento contrattuale rispettivamente per gli anni 1983, 1984 e 1985 l' eventuale differenza tra l' importo dell' aumento contrattuale previsto all' articolo 24 della presente legge secondo le disposizioni contenute nell' articolo 25 della presente legge, detratta la somma dei benefici contrattuali, riferibili agli anni suddetti, conseguiti alla data d' inquadramento presso gli Enti di provenienza.
Per il personale inquadrato nell' anno 1983, nella determinazione dei suddetti benefici contrattuali, non si tiene conto degli eventuali importi attribuiti dagli Enti di provenienza a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica.