LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/11/1984
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 25
 
Al fine del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro delle indicazioni definite in sede nazionale in ordine alla spesa pubblica, gli importi di cui agli articoli 23, sesto comma, e 24 della presente legge vengono attribuiti a titolo di stipendio con le decorrenze e percentuali di seguito indicate:
- dall' 1 gennaio 1983 40%
- dall' 1 gennaio 1984 85% - dall' 1 gennaio 1985 100%.

Qualora lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma sia inferiore negli anni 1983 e 1984 alla somma dello stipendio già attribuito ai sensi della normativa in vigore anteriormente alla presente legge e dell' importo già corrisposto ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, viene fatta salva, a titolo di stipendio, la relativa differenza.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 26/1985