LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/11/1984
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 14
 
Ai fini della riduzione della spesa dell' Amministrazione regionale relativa al compenso del lavoro straordinario, vengono apportate le sottoindicate riduzioni ai limiti di lavoro straordinario previsti dalla vigente normativa.
Il primo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< In relazione a particolari esigenze di servizio dell' Amministrazione regionale, il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale provvede, con proprio decreto a determinare mensilmente per ciascuna Direzione regionale, Servizio autonomo, Ente regionale il numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabile da parte del personale assegnato alle unità medesime. Il Direttore regionale, il Direttore di Servizio autonomo, il Direttore di Ente regionale competente, ovvero per loro delega i Direttori di Servizio, autorizzano, entro il predetto limite massimo determinato dal Segretario Generale della Giunta, l' effettuazione del lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti, in relazione alle effettive esigenze di servizio. In relazione alle esigenze del Consiglio regionale, alla determinazione mensile del numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabili da parte del personale colà in servizio, provvede con proprio decreto il Segretario Generale del Consiglio. Il Segretario Generale del Consiglio provvede altresì alla autorizzazione ad effettuare il lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti assegnati al Consiglio stesso. Ciascun dipendente, eccezion fatta per quelli di cui ai commi seguenti, non può effettuare nell' anno più di 220 ore di lavoro straordinario. >>

Al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono soppresse le parole << ed al personale assegnato a centralini multipli >>.
Al quarto comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e modificato dall' articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è soppressa la frase << Ai dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso ovvero a quella di agente tecnico, addetto alla guida di automezzi o motomezzi, è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali. >>.
Dopo il quarto comma dell' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:
<< Per le particolari esigenze connesse ai lavori di Commissione e d' Aula del Consiglio regionale, al personale in servizio presso la Segreteria Generale del Consiglio stesso si applica, per un numero massimo di 20 unità, il limite di cui al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese. >>.

(3)
Per effettive ed eccezionali esigenze di servizio, debitamente comprovate e motivate, possono essere autorizzate, previo confronto con le rappresentanze sindacali, prestazioni di lavoro straordinario per particolari settori di attività o posizioni di lavoro, in deroga al limite massimo individuale di 220 ore annue, di cui all' articolo 79, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, nel rispetto del monte ore complessivo annualmente fissato d' intesa con le rappresentanze medesime e comunque entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per il numero dei dipendenti regionali.
Note:
1Parole sostituite all'ottavo comma da art. 11, comma 2, L. R. 33/1987
2Il confronto fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intende sostituito con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
3Sesto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010