LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1984, n. 48

Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10 - 11 settembre 1983.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/09/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
Agli interventi di cui all' articolo 2, lettera c), provvede la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, mediante conferimento di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti locali titolari delle strade oggetto di opere di ripristino e di ammodernamento della rete viaria, ovvero mediante esecuzione a propria cura e spese delle opere medesime secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.
Agli interventi di cui all' articolo 2, lettera d), provvedono le Direzioni regionali competenti secondo la corrispondente normativa di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2.
Agli interventi di cui all' articolo 2, lettera g), provvede la Direzione regionale degli enti locali su presentazione dei titoli di spesa approvati con deliberazione del Consiglio comunale.
I programmi degli interventi di cui al precedente articolo 3 sono coordinati dall' Assessore delegato alla protezione civile, sentito un apposito Comitato composto dagli Assessori preposti alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, ai lavori pubblici, alle foreste e alla pianificazione e bilancio, nonché dai relativi Direttori regionali, ed approvati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore delegato alla protezione civile.
I programmi stessi dovranno indicare le modalità di esecuzione dei interventi ai sensi del presente articolo 4 e/o del successivo articolo 5.