LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1984, n. 48

Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10 - 11 settembre 1983.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/09/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che, per la riparazione o la ricostruzione di malghe di loro proprietà danneggiate o distrutte dal nubifragio verificatosi nel territorio montano il 10-11 settembre 1983, si avvalgono delle provvidenze previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e il contributo concesso.
Per beneficiare dei contributi integrativi di cui al precedente comma i Comuni interessati debbono presentare domanda alla Direzione regionale dell' agricoltura entro 60 giorni dal ricevimento del decreto di concessione del contributo disposto a termini della richiamata legge 15 ottobre 1981, n. 590.
La spesa per la concessione dei contributi integrativi di cui al presente articolo grava sulle autorizzazioni di spesa previste per gli interventi di cui all' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 18, primo comma, L. R. 25/1985