LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1984, n. 48

Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10 - 11 settembre 1983.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/09/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
L' Amministrazione regionale, per realizzare le opere previste dai programmi di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 4 della presente legge, può procedere al trasferimento della potestà di eseguire le opere e delle relative funzioni all' Amministrazione provinciale di Udine, alle Amministrazioni comunali o alle competenti Comunità montane e loro Consorzi, a cui saranno contemporaneamente conferiti i necessari mezzi, ovvero all' affidamento in appalto o in economia secondo le rispettive norme di legge statali e/o regionali o secondo quanto previsto ai commi successivi.
L' Amministrazione regionale nonché gli enti indicati al precedente comma possono eseguire le opere mediante l' istituto della concessione, la quale avrà ad oggetto sia la costruzione sia l' espletamento delle relative funzioni pubbliche.
La scelta del concessionario può essere fatta tra società, imprese di costruzione singole o associate o loro consorzi, con preferenza per i consorzi e per le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione almeno del 40% da imprese ubicate nel territorio regionale.
L' Amministrazione concedente, che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, può procedere all' affidamento, anche a trattativa privata, sulla base di gare esplorative volte ad identificare l' offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall' Amministrazione stessa secondo i criteri di cui all' articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
L' affidamento in concessione deve essere disposto mediante convenzione che disciplini i rapporti tra concedente e concessionario e preveda tra l' altro:
a) l' eventuale predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;
b) l' acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini stabiliti;
c) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso d' opera e definitivi;
d) le modalità ed i termini per la consegna dell' opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;
e) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;
f) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;
g) i casi di decadenza della concessione e le modalità e la relativa declaratoria;
h) l' eventuale clausola compromissoria.

Per le finalità del presente articolo, il grado di partecipazione in consorzi o in associazioni di imprese, anche riunite ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, è determinato dall' apporto economico delle singole imprese, desumibile dall' atto di costituzione del consorzio o dell' associazione temporanea, nonché dalla classifica d' iscrizione nell' Albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57.
Agli effetti del terzo e quarto comma del presente articolo, la gara sarà preceduta da un bando e dall' avviso di invito alla partecipazione dei soggetti ivi previsti.
Il bando indicherà i criteri generali di valutazione cui si atterrà l' organo dell' Amministrazione incaricato dell' esame comparativo delle offerte.